Dichiarazione MUD trattamento rifiuti: obblighi e responsabilità ambientale

La gestione dei rifiuti comprende le politiche, le procedure e le metodologie che consentono di coordinarne l’intero processo, dalla produzione fino alla destinazione finale, quindi fase di raccolta, trasporto, trattamento – che sia riciclaggio o smaltimento – fino al riutilizzo degli scarti. Ottimizzare il ciclo di gestione vuol dire garantire un trattamento rifiuti in grado di ridurre l’impatto sull’ambiente e sulla salute umana.

La gestione ambientale è un obbligo di legge che, se non correttamente effettuata, espone le aziende a sanzioni di carattere penale o amministrativo. Tutti gli obblighi di dichiarazione, comunicazione, denuncia, notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica sono soddisfatti attraverso la presentazione del MUD. 

Cos’è il MUD?

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (o comunicazione annuale al catasto dei rifiuti) è stato istituito con la Legge 70/1994. Consiste in una comunicazione che enti ed imprese devono presentare annualmente per dichiarare (o denunciare) la quantità e la tipologia dei rifiuti prodotti e/o gestiti nel corso dell’anno precedente. Per ogni tipologia di rifiuti bisogna presentare la relativa comunicazione con apposito modello:

  • Rifiuti;
  • Rifiuti semplificata;
  • Veicoli fuori uso;
  • Imballaggi;
  • RAEE – Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  • Rifiuti urbani e raccolti in convenzione;
  • Assimilati e in convenzione;
  • Produttori di AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

La dichiarazione va presentata nel rispetto delle tempistiche e modalità comunicate dal Ministero di pertinenza; per l’anno 2023 bisogna far riferimento al DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 marzo 2023, che approva il nuovo MUD e individua l‘8 luglio 2023 quale termine ultimo per la presentazione della comunicazione. L’istituzione pubblica di riferimento è il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; ente che ha pubblicato sul proprio sito: le istruzioni per la compilazione del MUD, il modello per la comunicazione dei rifiuti semplificata e i modelli di raccolta dati e presentazione telematica.

Comunicazione MUD: soggetti obbligati ed esonerati

Devono provvedere alla presentazione del MUD:

  • i soggetti che si occupano a titolo professionale di trasporto e raccolta di rifiuti;
  • i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi o non pericolosi (art. 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.lgs. 152/2006 con più di dieci dipendenti);
  • gli enti e le imprese che si occupano di recupero e smaltimento rifiuti;
  • sistemi e consorzi che si occupano di recupero e riciclaggio di alcune categorie di rifiuti (con esclusione dei soggetti già tenuti alla presentazione della comunicazione imballaggi);
  • i gestori del servizio pubblico di raccolta in riferimento ai rifiuti conferiti dai produttori di rifiuti speciali.

La comunicazione MUD va presentata alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura del territorio in cui è collocato l’attività dichiarante; solo chi si occupa di trasporto e intermediazione senza detenzione deve presentare la comunicazione alla provincia competente secondo il territorio in cui risiede la propria sede legale.

I soggetti esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD sono i seguenti:

  • imprese agricole – di cui all’art. 2135 del c.c. – con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro;
  • imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali non pericolosi da loro stesse prodotti;
  • imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti, per i soli rifiuti speciali non pericolosi  di cui all’art. 184 comma 3 lettere c, d, g;
  • imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi le cui attività sono riconducibili a lettere diverse dalla c, d o g dell’articolo 184, comma 3, a prescindere dal numero dei dipendenti;
  • imprese che applicano le procedure semplificate per la gestione dei RAEE di cui al DM 65/2010;
  • produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa.

La responsabilità delle imprese sull’impatto ambientale

I rifiuti, se non vengono riciclati, hanno un forte impatto ambientale, ma anche un notevole costo economico per le aziende che li producono.
Per responsabilizzare le imprese sull’impatto dei loro rifiuti è stato introdotto il principio “chi inquina paga”. Il principio stabilisce che ciascuna società è responsabile della gestione dei propri rifiuti fino allo smaltimento o al recupero finale.
Negli ultimi anni la quantità di rifiuti smaltiti in discarica è diminuita, mentre sono aumentati i rifiuti utilizzati per produrre energia e quelli riciclati.

Il trattamento dei rifiuti

I rifiuti raccolti in modo indifferenziato sono più difficili da trattare, rispetto a quelli raccolti in modo differenziato.
Lo scopo dei processi di trattamento a freddo dei rifiuti indifferenziati o residui è di recuperare un’ulteriore parte di materiali riciclabili, ridurre il materiale in vista dello smaltimento finale e di stabilizzare i rifiuti in modo tale che venga minimizzata la formazione dei gas in decomposizione ed il percolato.

La raccolta differenziata e i sistemi di cernita manuale o automatica permettono di separare il rifiuto in tipologie omogenee adatte al recupero: riutilizzo del materiale a seguito di lavaggio e disinfezione; rilavorazione del materiale, quindi riciclaggio; recupero energetico.

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