Smaltimento rifiuti in discarica: i nuovi limiti del D. Lgs. 121/2020

L’Italia accoglie la normativa comunitaria sull’economia circolare e pubblica anche l’ultimo decreto del pacchetto economia circolare. Stavolta si tratta di discariche e rifiuti; del D. Lgs. 121/2020 che modifica lo storico decreto 36/2020 e che introduce parametri e obiettivi che sia le imprese produttrici che quelle dedite alla gestione delle discariche sono tenute a rispettare.

Economia circolare: continua l’adeguamento dell’Italia alla disciplina comunitaria

Dopo la pubblicazione dei tre decreti legislativi contenuti nel pacchetto economia circolare, ecco che arriva anche l’ultimo componente: il D. Lgs. 121/2020.
Si tratta del decreto sulle discariche, che agisce su diversi fronti modificando, attuando e abrogando decreti e direttive precedenti.

Con il D. Lgs. 121/2020, in vigore già dal 29 settembre, viene riformato lo storico D. Lgs. 36/2003, la norma nazionale in materia di discariche e di rifiuti. Lo scopo dell’Italia è accogliere le normative europee al fine di ridurre la quantità dei rifiuti prodotti e avviati a smaltimento in discarica.

Decreto sulle discariche: ecco come cambia lo storico D. Lgs. 36/2020

Il nuovo decreto agisce in modifica di diverse parti del D. Lgs. 36/2020, partendo dallo scopo, non più generico, ma volto alla progressiva riduzione del collocamento dei rifiuti in discarica.
L’aggiornamento riguarda poi: il campo di applicazione, i criteri di ammissibilità, la caratterizzazione di base, la verifica di conformità ed anche la procedura autorizzativa per l’apertura, la gestione e la chiusura di una discarica.

Insomma, modifiche che incidono direttamente sulla vita delle imprese che gestiscono e producono i rifiuti.
Infatti, se le prime sono tenute a rispettare le nuove norme facendo particolare attenzione alle verifiche di conformità, alla documentazione per l’ammissibilità dei rifiuti e alle procedure e regole da seguire in caso di apertura o chiusura di una discarica, le imprese che producono i rifiuti devono, invece, prestare molta attenzione ai nuovi obiettivi fissati al 2030 e al 2035 riguardo ai rifiuti urbani e quelli idonei al riciclo o al riuso.

Cosa spetta alle imprese produttrici?

Una delle parti che interessano particolarmente le imprese che producono rifiuti è la “famiglia” dell’art. 7 (bis, ter, quater, quinquies, ecc.) che viene aggiunta al D. Lgs. 36/2020. È in questa sezione che la riforma precisa gli obblighi spettanti ai produttori, cominciando dalla caratterizzazione di base.

Questa è obbligatoria per tutti i rifiuti, perché serve a determinare le loro caratteristiche, utili per stabilire se questi sono conformi o meno ai criteri di ammissibilità di ciascuna categoria di discarica e se quindi possono essere conferiti.

Dunque, il produttore deve realizzare una caratterizzazione di base per ogni tipologia di rifiuto prodotto. Tale va svolta in corrispondenza al primo conferimento in discarica e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo di produzione che origina i rifiuti. Ad ogni modo, la caratterizzazione di base va prodotta almeno una volta l’anno e le imprese produttrici sono tenute a conservare i dati per i successivi 5 anni.

Spetta ai produttori, comprendere quali rifiuti sono ammessi in discarica e rispettare i criteri di ammissibilità aggiornati con il D. Lgs. 121/2020.

Sono ammessi in discarica i rifiuti il cui collocamento produca il miglior risultato ambientale; ma chi lo stabilisce?

Il neo decreto precisa che i criteri per l’individuazione di tali rifiuti sono definiti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposito decreto. Non sono ammessi in discarica:

  • i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata che possono essere destinati al riuso o al riciclo (definiti nella tabella A dell’allegato 3)
  • i rifiuti che non soddisfano i criteri di ammissibilità stabiliti dall’art. 7 del D. Lgs. 36/2003 e dall’allegato 6 del D. Lgs. 121/2020
  • i rifiuti che presentano precise caratteristiche chimico-fisiche (individuati nella tabella 2 dell’allegato 3)

È doveroso parlare anche della modifica apportata all’art. 1 del D. Lgs. 36/2003. Questo prevedeva che prima di trasferire i rifiuti in discarica bisognava trattarli. Ciò vale per tutti i rifiuti? Oggi, grazie al D. Lgs. 121/2020 (con l’ausilio degli allegati n. 8 e n. 6), la norma chiarisce quali solo i rifiuti che possono essere trasferiti in discarica senza previo trattamento.

Imprese produttrici di rifiuti: looking to 2030

Le imprese produttrici di rifiuti devono operare nel rispetto dei nuovi obiettivi del D. Lgs. 121/2020. Dal 2030 sarà infatti vietato lo smaltimento in discarica di rifiuti idonei al riciclo o al recupero, specie quelli urbani; ed entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica dovrà essere pari o inferiore al 10% del peso totale dei rifiuti prodotti (secondo la pianificazione regionale).

La riduzione dei rifiuti da conferire in discarica è uno degli obiettivi della politica economica europea, nell’ottica della limitazione delle emissioni di CO2 e della riduzione dell’impatto ambientale dei beni prodotti.

Le imprese possono fare la loro parte, partendo dalla riduzione degli sprechi di produzione; attività benefica non solo per l’ambiente, ma anche per i guadagni aziendali.

Lotta agli sprechi di produzione: tra lean production e riduzione dei rifiuti

In un’impresa di produzione ciò che viene realizzato in maniera non conforme al prodotto finale desiderato dal cliente diviene uno scarto. Un elemento per cui l’impresa ha sostenuto dei costi senza però generare valore, dato che la sua non conformità non lo rende commercializzabile.

Tutto questo è parte della lean production, una filosofia che mira a ridurre gli sprechi produttivi fino ad eliminarli.
Si lotta contro gli sprechi, contro ciò che diviene un rifiuto e che incide direttamente sul quantitativo finale di rifiuti prodotti. La lotta agli sprechi di produzione è un tema centrale per il miglioramento dei processi produttivi d’impresa, ma come bisogna agire?

È necessario intervenire a valle del processo di produzione, adottare sistemi di controllo che consentano di tenere a bada le capacità delle fasi produttive. È dimostrato, infatti, che in assenza di un sistema di controllo della produzione difficilmente le imprese riescono ad offrire più del 50% del loro potenziale.
La chiave del miglioramento è dotarsi di un sistema capace di misurare l’efficacia del processo produttivo in maniera oggettiva e precisa; mediante cui sia possibile individuare le fonti di inefficienza e quantificare la loro incidenza sul sistema produttivo.

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